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362-Furto alla stazione di Viterbo 1° maggio 1945

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Furto alla Stazione di Viterbo 1° maggio 1945

di Gianfranco Lelmi

 

Quello che colpisce in questo racconto è l’evolversi dei fatti e l’oggetto del furto. Rossi Francesca subiva la sottrazione di una valigia, contenente indumenti per un valore di Lire 30.000, mentre Toscanelli Gina subiva la sottrazione di una scarpa alla stazione della Ferrovia Roma Nord a Viterbo.

Nel verbale del tribunale si legge quanto segue:

“Giunte le denuncianti alle ore 2 di notte a Viterbo, come riporta il verbale del tribunale “si protraevano” sonnecchiando nel treno fino all’alba.

Tre individui che si trovavano nello stesso scompartimento, si allontanavano portando via la valigia e una scarpa.

Dato l’allarme, gli agenti di P.S. in servizio alla stazione arrestavano nella sala d’aspetto Magnani Sebastiano facente parte della comitiva.

Costui ammetteva che era in compagnia di altre tre persone che aveva casualmente conosciuto, negava di aver avuto le intenzioni delittuose degli altri. Contraddicendosi dichiarava che conosceva da tempo i predetti che facevano recapito a Ischia di Castro e già altre volte si era recato a Roma per smerciare generi alimentari. Ammetteva ancora che mentre scendeva dal treno, uno dei suoi compagni …lo invitava a prendere l’altra scarpa che era rimasta nello scompartimento. Al che egli avrebbe risposto. “sei pazzo?”. Il Magnani era in grado di fornire le generalità soltanto di uno dei tre”.

"Battistelli Nicola che veniva rintracciato al recapito in Ischia di Castro indicato dallo stesso Magnani, si rendeva irreperibile nell’ulteriore corso del processo. Vane riuscivano anche le indagini per il rintraccio degli altri due. In dibattimento nessun altro elemento è emerso a carico del Magnani e pertanto non possono ritenersi sufficienti le prove a suo carico per giungere con tranquilla coscienza ad una pronuncia di responsabilità. Certo il fatto che i quattro si conoscevano da tempo ed erano insieme, può far presumere che l’impresa delittuosa sia stata concertata in comune, sospetto questo avvalorato dalla richiesta al Magnani da parte di uno di loro di recarsi a prendere la scarpa che era rimasta nella vettura. Ma questo elemento presunto va contrastato dal successivo comportamento del Magnani il quale si attardava nella sala d’aspetto, quando avrebbe avuto la possibilità di eclissarsi insieme con gli altri e fornendo le generalità di uno dei compagni cooperando con gli agenti di P.S. per il rintraccio dei medesimi in Ischia. E però essendo esclusa la sua partecipazione materiale, manca la prova “tranquilla” del concorso morale. Tale prova è invece raggiunta nei confronti del Bastianelli il quale faceva parte del gruppo dei tre che impossessatosi della refurtiva si rendevano irreperibili".

Visti gli art.624, 625, nr. 5, 6 del codice penale, il giudice dichiarava Bastianelli Nicola colpevole del reato a lui ascritto.

"Ricorrono le aggravanti in base ai nr. 5 (se il fatto è commesso da tre o più persone), nr. 6 (se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali ecc.) in base all’art. 625 c.p. Prosegue la sentenza, per il nr. 4, non risulta provato che il fatto fu commesso con destrezza (strappando la cosa di mano).

Pertanto in merito alla pena si si infliggono anni tre di reclusione e lire 3000 di multa nonché il pagamento delle spese processuali. Viene citato anche l’art. 624 c.p. (chiunque si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per se e per gli altri e l’art. 489 c.p.

Assolve Magnano Sebastiano insufficienza di prove e non doversi a procedere a carico degli altri per essere rimasti sconosciuti”.  

 

Viterbo 24 agosto 1945

 

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